Statuto

TITOLO I – OGGETTO, ATTIVITÀ, DURATA, STRUTTURA

ART. 1.               DENOMINAZIONE, SEDE

1.1.       È costituita in Roma la “Associazione Quartiere Mostacciano ETS” (per brevità nel seguito denotata anche “Associazione” o “AQM”).

1.2.       La sede dell’Associazione è in Roma alla via di Decima n. 25 c/d.

ART. 2.               AMBITO TERRITORIALE

2.1.       L’ambito territoriale, al quale sono riferite le attività dell’Associazione, è il quartiere Mostacciano (per brevità nel seguito denotato anche “Quartiere”), il cui territorio è costituito da tre zone:

·       “Mostacciano A” comprendente via Achille Barilatti, via Adolfo Vigorelli, via Alberto Litta Modignani, via Antonio Schivardi, piazza Beata Vergine del Carmelo, viale Beata Vergine del Carmelo, via Beato Battista Spagnoli, via Bruno Brandellero, largo Clinio Misserville, via Domenico Jachino, viale Don Pasquino Borghi, via Fulvio Tomassucci, largo Giorgio Labò, via Giovanni Soncelli, via Giuseppe Mendozza, via Guglielmo Pallavicini, via Giuseppe Perego, via Ildebrando Vivanti, via Leonardo Umile, via Lorenzo Brosadola, via Michelangelo Peroglio, via Padre Alberto Grammatico, via Padre Angelo Paoli, via Padre Giovanni Antonio Filippini, via S.Andrea Corsini, via Sergio Forti, la parte del parco Adelaide Coari compresa tra via S.Andrea Corsini e viale Don Pasquino Borghi, le aree verdi tra le strade della Zona A adiacenti via Cristoforo Colombo e via Cristoforo Colombo, le aree verdi tra le strade della Zona A adiacenti il Grande Raccordo Anulare ed il Grande Raccordo Anulare;

·       “Mostacciano B” comprendente via Elio Chianesi, via Francesco Tumiati, via Fratelli Cervi, via Giovanni Gastaldi, via Giuseppe Failla, largo Guglielmo la Pegna, via Luigino Tandura, via Marcello Garosi, via Mario Mencatelli, via Massimo Meliconi, via Paolo Braccini, via Pierfranco Bonetti, via Riccardo Boschiero, via Sergio De Vitis, via Vinicio Cortese, via Vittorio Mallozzi, le aree verdi tra le strade della Zona B adiacenti via Cristoforo Colombo e via Cristoforo Colombo, le aree verdi tra le strade della Zona B adiacenti il Grande Raccordo Anulare ed il Grande Raccordo Anulare;

·       “Mostacciano C” comprendente via Bruno Brandellero, via di Decima, piazza Domenico Quaranta, via Edmondo Bruno Arnaud, via Elio Chianesi, via Enrico Giachino, via Fermo Ognibene, le aree verdi tra le strade della Zona C adiacenti via Cristoforo Colombo e via Cristoforo Colombo, le aree verdi tra le strade della Zona C adiacenti il Grande Raccordo Anulare ed il Grande Raccordo Anulare.

2.2.       L’Associazione può riferire la sua attività anche a territori non appartenenti al quartiere Mostacciano, purché ciò sia funzionale al miglior risultato delle attività nel Quartiere; in ogni caso, l’Associazione opera non oltre l’ambito territoriale della Città Metropolitana di Roma.

ART. 3.               SCOPO E ATTIVITÀ SOCIALI

3.1.       Scopo dell’Associazione è contribuire a tutelare e sviluppare la qualità della vita di coloro che abitano o lavorano nel Quartiere, indipendentemente dal fatto che siano aderenti o meno all’Associazione, in modo che questi condividano il medesimo spirito di appartenenza alla comunità del Quartiere.

3.2.       Per perseguire lo scopo sociale l’Associazione può svolgere una o più delle seguenti attività di interesse generale, destinate in prima intenzione (comunque in modo non esclusivo ma prioritario) a coloro che abitano o lavorano nel Quartiere:

a)     attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b)     interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività abituale di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

c)     ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

d)     organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

e)     organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

f)       agricoltura sociale;

g)     organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

h)     sostegno di persone svantaggiate mediante beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi;

i)       promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

j)       promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

3.3.       L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle elencate al § 3.2., purché siano solo secondarie e strumentali a queste.

3.4.       L’Associazione non ha scopo di lucro.

ART. 4.               INDIRIZZI E MODALITÀ GENERALI

4.1.       L’Associazione opera richiamandosi esplicitamente ai principi e ai valori della Costituzione Italiana.

4.2.       L’Associazione è una organizzazione indipendente, autonoma e democratica; in particolare, l’Associazione può partecipare a raggruppamenti con altre organizzazioni purché l’Associazione assuma solo il ruolo di membro paritario senza essere soggetta ad alcun vincolo gerarchico che ne vincoli l’azione e l’iniziativa.

4.3.       Nelle attività sociali l’Associazione procede secondo le seguenti linee di indirizzo generali:

a)     promuovere il senso comunitario del Quartiere come componente attiva della città di Roma, sviluppandone la coscienza civica e la responsabilità costituzionale;

b)     favorire la formazione sociale e culturale, anche mediante iniziative di aggregazione sociale;

c)     favorire l’adesione e la partecipazione all’Associazione senza alcuna discriminazione in contrasto con la Costituzione;

d)     operare in modo autonomo ed indipendente da qualsiasi altra organizzazione che rappresenti interessi specifici di qualsiasi natura;

e)     garantire e promuovere il libero confronto delle idee e la formazione del libero convincimento;

f)       perseguire e promuovere la responsabilità sociale nei confronti della comunità di Mostacciano e dei beni comuni nel Quartiere;

g)     promuovere in generale la responsabilità sociale in tutti i campi di applicazione (tutela e sviluppo della persona, sostenibilità sociale della produzione economica, utilizzo sostenibile delle risorse naturali, tutela dell’ambiente) secondo i criteri generali dell’Unione Europea.

4.4.       Per espletare le attività sociali l’Associazione provvede a collaborare con il Comitato di Quartiere Mostacciano, se costituito ed operativo, e in ogni caso a:

a)     rappresentare le istanze del Quartiere relative allo scopo sociale presso le Autorità e le Istituzioni competenti, nonché presso qualsiasi altro soggetto pubblico o privato le cui attività producano effetti sulla vita del Quartiere;

b)     collaborare con le Autorità e le Istituzioni competenti, nonché con qualsiasi altro soggetto pubblico o privato responsabile di servizi pubblici al Quartiere, affinché sia preservata o migliorata la qualità delle prestazioni dei servizi pubblici erogate;

c)     collaborare con altri comitati di quartiere ed associazioni che rappresentino gli interessi dei quartieri limitrofi o comunque dei territori interagenti direttamente/indirettamente con il Quartiere, affinché la tutela e lo sviluppo della qualità della vita possano essere perseguiti in modo equo sulla più ampia area territoriale in relazione con il Quartiere.

ART. 5.               DURATA

5.1.       L’Associazione ha durata illimitata.

5.2.       L’Associazione può essere sciolta per volontà dei Soci espressa secondo le modalità ed i termini di legge e di Statuto.

ART. 6. ORGANI SOCIALI

6.1.       Gli organi sociali dell’Associazione sono:

a)     l’Assemblea dei Soci;

b)     il Consiglio Direttivo, che costituisce l’organo amministrativo;

c)     il Collegio Sindacale, che costituisce l’organo di controllo da nominare obbligatoriamente solo quando si superano i limiti economici indicati dalla normativa;

d)     il Collegio dei Revisori, che costituisce l’organo di revisione contabile da nominare obbligatoriamente solo quando si superano i limiti economici indicati dalla normativa.

6.2.       Le deliberazioni degli organi sociali sono impegnative per tutti i Soci, anche per coloro in ritardo con il versamento della quota associativa.

ART. 7. LIBRI SOCIALI

7.1.       L’Associazione deve tenere ed aggiornare le seguenti scritture, che documentano il funzionamento e le attività sociali:

a)     il Libro Soci, in cui sono registrati gli estremi dei Soci, inclusi gli estremi della adesione e della eventuale uscita dall’Associazione;

b)     il Libro delle Assemblee, in cui sono trascritti le convocazioni, i verbali e le deliberazioni dell’Assemblea;

c)     il Libro del Consiglio Direttivo, in cui sono trascritti le convocazioni, i verbali di riunione e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

7.2.       Qualora siano nominati l’organo di controllo o l’organo di revisione, l’Associazione deve tenere anche:

a)     il Libro del Collegio Sindacale, in cui sono trascritti le convocazioni, i verbali di riunione e le deliberazioni del Collegio Sindacale;

b)     il Libro del Collegio dei Revisori, in cui sono trascritti le convocazioni, i verbali di riunione e le deliberazioni del Collegio dei Revisori.

7.3.       I Libri Sociali sono conservati nella sede dell’Associazione.

TITOLO II – SOCI

ART. 8.               REQUISITI

8.1.       Possono aderire all’Associazione le persone maggiorenni appartenenti alle seguenti categorie:

·       cittadini italiani, che godono dei diritti di elettorato attivo e risiedono nel Quartiere;

·       cittadini italiani, che godono dei diritti di elettorato attivo e svolgono nel Quartiere attività continuativa di lavoro o di studio;

·       stranieri legittimamente presenti in Italia, che risiedono nel Quartiere o svolgono nel Quartiere attività continuativa di lavoro o di studio.

8.2.       Gli aderenti all’Associazione vengono classificati nelle seguenti categorie:

A.     categoria “Abitante”, cui appartengono coloro che risiedono nel Quartiere;

B.     categoria “Lavoratore”, cui appartengono coloro che svolgono nel Quartiere una attività continuativa di lavoro o di studio.

ART. 9.               ADESIONE

9.1.       L’interessato all’adesione deve farne richiesta per iscritto anche mediante posta elettronica; la domanda deve specificare:

·       nome e cognome;

·       data e luogo di nascita;

·       codice fiscale;

·       numero di telefono mobile;

·       indirizzo di posta elettronica;

·       estremi di un documento di identità, inclusa la scadenza di validità;

·       indirizzo di residenza (solo per la categoria “Abitante”);

·       attività lavorativa (solo per la categoria “Lavoratore”);

·       indirizzo dell’attività lavorativa (solo per la categoria “Lavoratore”);

·       le dichiarazioni di a) accettare le finalità dell’Associazione, partecipare alla vita associativa e promuovere le attività e le iniziative sociali, b) rispettare le regole dell’Associazione espresse dallo Statuto, dai regolamenti o dalle disposizioni emanate dall’organo amministrativo dell’Associazione, c) accettare la modalità in forma telematica e videoconferenza per le iniziative, le convocazioni e le adunanze sociali, d) concedere all’Associazione l’uso dei propri dati personali ai fini strettamente funzionali agli adempimenti legali e alle attività associative, e) provvedere a segnalare tempestivamente il venir meno dei requisiti prescritti per l’adesione.

9.2.       L’organo amministrativo dell’Associazione delibera l’accoglimento o il rigetto della domanda entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione; l’organo amministrativo decide secondo criteri non discriminatori, avendo verificato che il richiedente possegga i requisiti per l’adesione stabiliti dallo Statuto.

9.3.       L’accoglimento della domanda viene comunicato per iscritto anche mediante posta elettronica all’interessato entro 30 (trenta) giorni dalla deliberazione positiva dell’organo amministrativo, previa registrazione della nuova adesione nel Libro Soci; qualora il richiedente appartenga ad entrambe le categorie di cui all’articolo 6, in sede di registrazione prevale la categoria “Abitante”.

9.4.       Il rigetto della domanda viene comunicato per iscritto anche mediante posta elettronica all’interessato entro 30 (trenta) giorni dalla deliberazione negativa dell’organo amministrativo, specificando i motivi che non consentono l’adesione; il rigetto della domanda non è appellabile.

9.5.       L’adesione decorre dalla data di registrazione nel Libro Soci e dura fino al 31 dicembre del medesimo anno, quando si rinnova automaticamente di anno in anno per ogni anno solare successivo “1 gennaio - 31 dicembre”.

ART. 10.             DIRITTI E DOVERI

10.1.     I Soci hanno i seguenti diritti associativi:

a)     partecipare e votare alle assemblee sociali;

b)     essere informati di tutte le attività ed iniziative svolte dell’Associazione;

c)     partecipare alle attività e iniziative dell’Associazione e, in generale, alla vita sociale;

d)     esaminare i libri sociali; per esercitare tale diritto il Socio deve presentare specifica domanda al Consiglio Direttivo, che renderà disponibili le scritture richieste entro 15 (quindici) giorni presso la sede sociale alla presenza di persona appositamente incaricata dall’Associazione;

e)     possono assistere senza facoltà di parola alle riunioni del Consiglio Direttivo.

10.2.     I Soci hanno i seguenti doveri sociali:

a)     rispettare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni deliberate dagli organi dell’Associazione;

b)     adottare in generale comportamenti conformi alle finalità, alle modalità ed ai principi ispiratori dell’Associazione, comunque tali da favorire la vita sociale;

c)     contribuire a sostenere le spese necessarie per il funzionamento dell’Associazione secondo quanto deliberato dall’organo amministrativo.

ART. 11.             QUOTA ASSOCIATIVA

11.1.     Al fine di garantire l’operatività istituzionale, l’adesione all’Associazione richiede il versamento di una quota associativa, di cui l’organo amministrativo dell’Associazione definisce importo e termini di versamento, distinguendo tra prima adesione e rinnovo.

11.2.     In caso di rinnovo, entro il 31 dicembre di ogni anno va versata la quota associativa per l’anno successivo.

11.3.     In caso di mancato versamento della quota associativa, il socio viene sospeso dai diritti associativi, di cui al § 10.1, fino alla regolarizzazione dei versamenti richiesti.

11.4.     È facoltà dell’organo amministrativo stabilire i termini generali di revoca dell’adesione in caso di prolungato mancato versamento della quota associativa da parte di un socio.

11.5.     La quota associativa non è trasferibile né rivalutabile né rimborsabile.

ART. 12.             RECESSO

12.1.     Il Socio può ritirare la propria adesione in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione.

12.2.     Il recesso va espresso in forma scritta anche mediante posta elettronica e decorre dalla data di invio della comunicazione di recesso da parte del Socio.

12.3.     Il Socio recedente non ha diritto al rimborso, nemmeno parziale, delle quote associative già versate.

12.4.     Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento il recesso viene ratificato da specifica delibera dell’organo amministrativo dell’Associazione, che ne cura la registrazione nel Libro Soci entro i successivi 15 (quindici) giorni.

ART. 13.             REVOCA

13.1.     L’Associazione, mediante specifica delibera dell’organo amministrativo, può escludere il Socio che sia venuto meno agli obblighi sociali, di cui ai §§ 10.2.a-.b, in particolare che abbia assunto comportamenti in contrasto con gli scopi e le modalità sociali, comunque in violazione dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni degli organi sociali, in generale dei principi ispiratori dell’Associazione; l’esclusione decorre dalla relativa annotazione nel Libro Soci e non è appellabile da parte del Socio escluso.

13.2.     Qualora verifichi il venir meno dei requisiti dichiarati da un Socio alla richiesta di adesione, l’Associazione revoca d’ufficio l’adesione del Socio che ha perduto i requisiti e gliene dà comunicazione scritta anche mediante posta elettronica; la revoca viene formalizzata da specifica delibera dell’organo amministrativo, che ne cura la registrazione nel Libro Soci; la revoca decorre dalla relativa annotazione nel Libro Soci.

13.3.     L’Associazione può revocare l’adesione del Socio che non versi la quota associativa dovuta; la procedura di revoca per mancato versamento della quota associativa è definita dall’organo amministrativo: in ogni caso, la revoca viene formalizzata da specifica deliberazione dell’organo amministrativo, che ne cura la registrazione nel Libro Soci; la revoca decorre dalla relativa annotazione nel Libro Soci.

TITOLO III – ASSEMBLEA

ART. 14.             NATURA E POTERI

14.1.     L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, composto da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa.

14.2.     È di esclusiva competenza dell’Assemblea:

a)     eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

b)     eleggere e revocare i membri del Collegio Sindacale;

c)     eleggere e revocare i membri del Collegio dei Revisori;

d)     approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;

e)     approvare l’eventuale bilancio sociale (obbligatorio qualora l’Associazione superi i limiti economici stabiliti dalla normativa) predisposto dal Consiglio Direttivo;

f)       approvare il programma annuale/pluriennale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;

g)     approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il miglior funzionamento dell’Associazione;

h)     deliberare in merito alle responsabilità dei membri degli organi sociali;

i)       deliberare le eventuali modifiche dello Statuto o dei regolamenti;

j)       deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

k)     deliberare la devoluzione del patrimonio sociale;

l)       deliberare, in generale, su qualsiasi altro argomento che il Consiglio Direttivo o un altro organo sociale intendono porre al suo esame.

ART. 15.             CONVOCAZIONE

15.1.     L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo a seguito di delibera del Consiglio stesso.

15.2.     La convocazione viene effettuata per iscritto anche mediante posta elettronica con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni rispetto alla data della riunione.

15.3.     L’avviso di convocazione viene inviato a tutti i Soci, anche a coloro non in regola con il versamento della quota associativa.

15.4.     L’avviso deve indicare luogo, giorno e ora sia della prima che della seconda convocazione; l’adunanza della seconda convocazione deve essere prevista almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

15.5.     La convocazione può disporre la riunione mediante videoconferenza, purché sia possibile:

a)     identificare tutti i partecipanti;

b)     consentire ad ogni partecipante di seguire la discussione in modo simultaneo;

c)     consentire ad ogni partecipante di intervenire direttamente nella trattazione degli argomenti;

d)     consentire ad ogni partecipante di esprimere il proprio voto in simultanea.

15.6.     L’Assemblea viene convocata per uno dei seguenti casi:

a)     almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio dell’anno precedente;

b)     ogni volta che il Consiglio Direttivo ritenga opportuna o necessaria una valutazione o una decisione da parte dell’Assemblea;

c)     su richiesta presentata al Consiglio Direttivo da un altro organo sociale;

d)     su richiesta presentata al Consiglio Direttivo da un numero di Consiglieri pari alla maggioranza del Consiglio stesso;

e)     su richiesta presentata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (unterzo) dei Soci aventi diritto al voto.

15.7.     Nei casi, di cui ai §§ 15.6.c-.d-.e, il Consiglio Direttivo provvede affinché l’adunanza si svolga entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

ART. 16.             ADUNANZA

16.1.     All’adunanza un Socio in regola con i pagamenti della quota associativa può farsi rappresentare da un altro Socio, purché anche questo in regola con i pagamenti della quota associativa, mediante delega scritta firmata e spedita anche per posta elettronica; ogni Socio presente all’adunanza può rappresentare al più 3 (tre) deleghe.

16.2.     L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo o, in assenza di questi, dal membro più anziano presente del Consiglio Direttivo.

16.3.     In via preliminare all’apertura della riunione l’Assemblea, su richiesta del Presidente, indica il segretario, al quale viene affidata la stesura del verbale della riunione.

16.4.     L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente; quando la riunione si svolge in videoconferenza, se il collegamento viene interrotto, il Presidente dichiara la riunione sospesa fino a nuova convocazione, rimanendo valide le decisioni deliberate dall’Assemblea fino al momento della sospensione.

16.5.     Ai fini della validità dell’Assemblea contribuisce la presenza (diretta e per delega) dei soli Soci in regola con i pagamenti della quota associativa, in particolare, l’Assemblea è validamente costituita:

a)     in caso di convocazione ordinaria, se nella prima convocazione è presente la “metà più uno” dei Soci oppure se nella seconda convocazione è presente un numero qualsiasi di Soci;

b)     in caso di convocazione straordinaria (necessaria per le deliberazioni di cui ai §§ 14.2.h-.i-.j), se nella prima convocazione sono presenti almeno i 3/4 (trequarti) dei Soci oppure se nella seconda convocazione è presente la “metà più uno” dei Soci.

16.6.     Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, di cui al § 16.3; il verbale viene trascritto nel Libro delle Assemblee e trasmesso ai Soci anche per posta elettronica.

ART. 17.             VOTAZIONI

17.1.     Hanno diritto di voto solo i Soci in regola con i versamenti della quota associativa.

17.2.     Ogni Socio (presente o mediante delega ad altro Socio) ha diritto ad un solo voto.

17.3.     Il voto viene espresso in modo palese.

17.4.     Nel caso di convocazione ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi.

17.5.     Nel caso di convocazione straordinaria, ad eccezione di quanto specificato nel successivo § 17.6, l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci partecipanti.

17.6.     Nel caso di convocazione straordinaria riguardante gli argomenti indicati nei §§ 14.2.i-.j (scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione; devoluzione del patrimonio sociale), l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei Soci registrati ed aventi diritto di voto.

TITOLO IV – CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18.             NATURA E POTERI

18.1.     Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, avendo in particolare il compito di:

a)     stabilire la sede sociale;

b)     redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

c)     redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

d)     nominare e revocare le cariche sociali all’interno del Consiglio Direttivo, specificandone compiti e competenze;

e)     decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione dei Soci;

f)       redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

g)     decidere sulla quota associativa a copertura delle spese necessarie per il funzionamento dell’Associazione;

h)     deliberare la convocazione dell’Assemblea;

i)       decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con dipendenti, collaboratori o consulenti esterni;

j)       ratificare o respingere gli eventuali provvedimenti adottati d’urgenza direttamente dal Presidente del Consiglio Direttivo;

k)     curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione, di cui all’articolo 13;

l)       deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, documentandone il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali di interesse generale;

m)   adottare ogni altro provvedimento ad esso attribuito dal presente Statuto, dai regolamenti interni o dalla normativa;

n)     adottare in generale tutti i provvedimenti necessari all’attuazione delle finalità istituzionali, alla corretta gestione ed al regolare funzionamento dell’Associazione.

18.2.     Il Consiglio Direttivo può attribuire o delegare ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione o per conto del Consiglio.

ART. 19.             COMPOSIZIONE E DURATA

19.1.     Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea tra i Soci in regola con il versamento delle quote associative, ad eccezione dei membri del Consiglio Direttivo nominati all’atto costitutivo dell’Associazione.

19.2.     Non può essere nominato Consigliere chi:

a)     ricopra incarichi di natura politica o istituzionale;

b)     ricopra incarichi presso imprese (pubbliche o private) concessionarie di beni o servizi pubblici;

c)     ricopra incarichi presso qualsiasi soggetto pubblico o privato confliggente con l’autonomia dell’Associazione;

d)     sia interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che stabilisca l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

19.3.     Il Consigliere, per il quale le condizioni ostative si manifestino dopo la nomina, decade automaticamente dalla carica.

19.4.     Il Consiglio Direttivo è costituito da 7 (sette) membri.

19.5.     I Consiglieri durano in carica per 3 (tre) anni, comunque fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio del loro mandato, e sono rieleggibili; a tale proposito, in particolare, l’ordine del giorno della convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio del mandato deve prevedere la nomina nel nuovo Consiglio Direttivo.

19.6.     Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno:

a)     il Presidente;

b)     il Vicepresidente;

c)     il Segretario.

19.7.     Il Consiglio Direttivo può revocare le nomine delle cariche effettuate nel suo ambito.

19.8.     Nel caso in cui un Consigliere cessi dall’incarico (per dimissioni, perdita dei requisiti, incompatibilità o revoca), il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione mediante cooptazione di un Socio in regola con i versamenti delle quote associative, attingendo se possibile dalla lista dei non eletti della più recente elezione del Consiglio Direttivo in ordine di preferenza; la nomina del nuovo Consigliere viene sottoposta alla ratifica della Assemblea nella prima convocazione utile e, se confermata, durerà fino alla scadenza del mandato del Consiglio vigente.

19.9.     Nel caso in cui la maggioranza dei Consiglieri risulti contemporaneamente cessata, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente (o ordinatamente in subordine il Vicepresidente o il Consigliere più anziano) dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla decadenza per procedere all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo; fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo decaduto rimane comunque in carica per le attività di ordinaria amministrazione.

ART. 20.             PRESIDENTE

20.1.     Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

20.2.     Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, in particolare di:

a)     firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi;

b)     curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c)     adottare, in caso di necessità, provvedimenti di urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d)     convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

20.3.     L’incarico di Presidente è revocabile dal Consiglio Direttivo.

ART. 21.             VICEPRESIDENTE

21.1.     Il Vicepresidente assume il ruolo ed i poteri del Presidente, in caso di impedimento o assenza di questi.

21.2.     In caso di assenza o impedimento contemporanei del Presidente e del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo conferisce espressa delega ad un altro Consigliere.

21.3.     L’incarico di Vicepresidente è revocabile dal Consiglio Direttivo.

ART. 22.             SEGRETARIO

22.1.     Il Segretario ha il compito di:

a)     gestire i Libri Sociali;

b)     verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo;

c)     gestire e archiviare la corrispondenza dell’Associazione.

22.2.     I compiti svolti del Segretario non hanno natura completamente autonoma, ma appartengono all’ambito dei compiti e delle responsabilità del Presidente e sono regolati dalle istruzioni del Presidente stesso.

22.3.     L’incarico di Segretario è revocabile dal Consiglio Direttivo.

ART. 23.             CONVOCAZIONE, RIUNIONE, VOTAZIONI

23.1.     Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente:

a)     ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno;

b)     quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (unterzo) dei Consiglieri.

23.2.     La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata per iscritto anche mediante posta elettronica con un preavviso di almeno 4 (quattro) giorni rispetto alla data della riunione; la convocazione deve indicare luogo, data, ora e gli argomenti all’ordine del giorno; non è richiesta la convocazione preliminare quando la riunione avviene con la presenza di tutti i Consiglieri.

23.3.     La riunione del Consiglio Direttivo può avvenire anche in videoconferenza, purché siano rispettate le medesime condizioni previste per l’Assemblea, di cui al § 15.5.

23.4.     La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei Consiglieri.

23.5.     Non sono ammesse deleghe da parte dei Consiglieri assenti.

23.6.     La votazione avviene in modo palese.

23.7.     Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono approvate con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.

23.8.     Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto dal Segretario apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso; il verbale viene trascritto nel Libro del Consiglio Direttivo e trasmesso ai Soci anche per posta elettronica.

23.9.     I Soci possono assistere senza facoltà di parola alle riunioni del Consiglio Direttivo; la presenza dei Soci è limitata dalla capienza dei locali o dalla capacità di connessione in videoconferenza. È facoltà del Presidente verificare le modalità di presenza dei Soci alla riunione e disporre l’eventuale allontanamento dei Soci che non consentano il regolare svolgimento della riunione.

TITOLO V – COLLEGIO SINDACALE

ART. 24.             NATURA E POTERI

24.1.     Il Collegio Sindacale è l’organo di controllo dell’Associazione, la nomina del quale è obbligatoria quando l’Associazione superi i limiti economici definiti dalla legge.

24.2.     Il Collegio Sindacale ha il compito di:

a)     vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b)     vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul concreto funzionamento di questa;

c)     esercitare il controllo contabile;

d)     esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

e)     attestare che l’eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida stabilite dalla normativa;

f)       partecipare alle riunioni dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

24.3.     Nello svolgimento dei suoi compiti il Collegio Sindacale:

a)     ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato;

b)     può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo;

c)     può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;

d)     ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 25.             COMPOSIZIONE, DURATA, FUNZIONAMENTO

25.1.     Il Collegio Sindacale, se nominato, è formato da 1 (uno), nel qual caso si tratta di collegio monocratico, o da 3 (tre) membri.

25.2.     I Sindaci sono eletti dall’Assemblea anche tra i non Soci; in ogni caso, non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

25.3.     Almeno uno dei Sindaci deve essere la qualifica di revisore legale ed essere iscritto nell’apposito registro previsto dalla normativa.

25.4.     Il Collegio Sindacale rimane in carica 4 (quattro) anni, comunque fino all’approvazione del bilancio del quarto esercizio del suo mandato, ed è rieleggibile.

25.5.     Qualora il Collegio Sindacale non sia monocratico:

a)     nomina al proprio interno un Presidente;

b)     redige un verbale delle proprie riunioni, il quale va trascritto nell’apposito Libro del Collegio Sindacale conservato presso l’Associazione;

c)     nel caso in cui uno dei Sindaci venga meno, la sostituzione deve avvenire mediante una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

25.6.     I Sindaci devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale

TITOLO VI – COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 26.             NATURA E POTERI

26.1.     Il Collegio dei Revisori è l’organo di revisione legale della contabilità dell’Associazione, la nomina del quale è obbligatoria quando l’Associazione superi i limiti economici definiti dalla legge.

ART. 27.             COMPOSIZIONE, DURATA, FUNZIONAMENTO

27.1.     Il Collegio dei Revisori, se nominato, è formato da 1 (uno), nel qual caso si tratta di collegio monocratico, o da 3 (tre) membri.

27.2.     I Revisori sono eletti dall’Assemblea anche tra i non Soci; in ogni caso, non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

27.3.     Tutti i Revisori devono avere la qualifica di revisore legale ed essere iscritti nell’apposito registro previsto dalla normativa.

27.4.     Il Collegio dei Revisori rimane in carica 4 (quattro) anni, comunque fino all’approvazione del bilancio del quarto esercizio del suo mandato, ed è rieleggibile.

27.5.     Qualora il Collegio dei Revisori non sia monocratico:

a)     nomina al proprio interno un Presidente;

b)     redige un verbale delle proprie riunioni, il quale va trascritto nell’apposito Libro del Collegio dei Revisori conservato presso l’Associazione;

c)     nel caso in cui uno dei Revisori venga meno, la sostituzione deve avvenire mediante una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

27.6.     I Revisori devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale

TITOLO VII – GESTIONE E BILANCIO

ART. 28.             RISORSE ECONOMICHE

28.1.     L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a)     quote associative;

b)     contributi pubblici e privati;

c)     donazioni e lasciti testamentari;

d)     rendite patrimoniali;

e)     attività di raccolta fondi;

f)       rimborsi derivanti da convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche;

g)     proventi da attività di interesse generale e da attività diverse, quali ammessi dalla normativa per gli “enti del Terzo Settore – ETS”;

h)     ogni altra entrata ammessa ai sensi della normativa regolante gli “enti del Terzo Settore – ETS”.

ART. 29.             RAPPORTI DI LAVORO

29.1.     L’Associazione può instaurare rapporti di lavoro con dipendenti o collaboratori e può avvalersi delle prestazioni di professionisti.

29.2.     In ogni caso l’Associazione non può corrispondere emolumenti, compensi o stipendi superiori a quelli massimi previsti dalla normativa regolante gli “enti del Terzo Settore – ETS”.

ART. 30.             BILANCIO DI ESERCIZIO

30.1.     L’esercizio sociale coincide con l’anno solare “1 gennaio – 31 dicembre”.

30.2.     Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio che dovrà essere approvato dall’Assemblea convocato in seduta ordinaria.

30.3.     L’Assemblea viene convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, comunque in tempo utile per procedere all’approvazione del bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell’anno successivo.

30.4.     Il bilancio di esercizio da approvare viene depositato presso la sede dell’Associazione almeno 8 (otto) giorni prima della data della convocazione, a disposizione di ogni Socio che voglia preventivamente prenderne visione; a tale proposito, il Socio interessato deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo anche mediante posta elettronica.

TITOLO VIII – PATRIMONIO

ART. 31.             DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

31.1.     Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività istituzionali ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 32.             ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO

32.1.     È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Soci, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO IX – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 33.             DELIBERAZIONE DI SCIOGLIMENTO

33.1.     Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea convocata in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 (trequarti) dei Soci registrati nel Libro Soci in regola con i versamenti delle quote associative, sia in prima che in seconda convocazione.

33.2.     Lo scioglimento dell’Associazione viene eseguito da uno o più liquidatori nominati nella medesima seduta in cui l’Assemblea ha deliberato lo scioglimento.

ART. 34.             DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

34.1.     Nella medesima seduta, in cui ha deliberato lo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea delibera come dovrà essere devoluto il patrimonio in ottemperanza alle procedure ed alle disposizioni della normativa regolante gli “enti del Terzo Settore – ETS”.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35.             BILANCIO DEL PRIMO ESERCIZIO

35.1.     Il primo esercizio sociale decorre dalla data di registrazione dell’Associazione presso l’Agenzia delle Entrate al 31/12/2024.

ART. 36.             NORME DI RINVIO

36.1.     Per quanto non espressamente nel presente Statuto valgono la normativa regolante gli “enti del Terzo Settore – ETS” ed il Codice Civile, per quanto compatibile ed applicabile.

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